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Cassazione, sentenza 26 settembre 2013, n. 22099, sez. I civile

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - DELLE AZIONI - Azioni intestate a società fiduciaria - Proprietà del fiduciante - Configurabilità - Conseguenze in tema di legittimazione per i danni da omesso lancio di un'OPA.


In virtù della disciplina legislativa che le regola, le società fiduciarie non sono istituzionalmente proprietarie dei titoli loro affidati in gestione e strumentalmente intestati, tanto da essere sottratti alla soddisfazione dei creditori delle stesse, appartenendo essi alla fiduciante, la quale è pertanto legittimata ad agire a titolo risarcitorio nei confronti della stessa società fiduciaria, in quanto concorrente nell'illecito del mancato lancio di un'OPA obbligatoria.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 106, Legge 21/11/1939 num. 1966
Massime precedenti Vedi: N. 9355 del 1997, N. 4943 del 1999