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Cassazione, sentenza 20 luglio 2011, n. 15892, sez. III civile

Società - Di capitali - Arbitrato - Compromesso e clausola compromissoria - Atto costitutivo - Introduzione di clausola compromissoria - Conformità alle prescrizioni ex art. 34 d.lgs. n. 5 del 2003 - Necessità - Inosservanza della norma - Conseguenze - Ricorso ad autorità giudiziaria ordinaria.


La norma dell'art. 34 del d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 5, contempla l'unica ipotesi di clausola compromissoria che possa essere introdotta negli atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'art. 2325-bis cod. civ., restando escluso il ricorso in via alternativa od aggiuntiva alla clausola compromissoria di diritto comune prevista dall'art. 808 cod. proc. civ. Ne consegue che se, in violazione di tale prescrizione, l'atto costitutivo preveda invece una forma di clausola compromissoria che non rispetti i requisiti, in punto di nomina, degli arbitri indicati dalla norma speciale, la nullità di tale pattuizione comporta che la controversia societaria possa essere introdotta soltanto davanti all'autorità giudiziaria ordinaria.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 808; Decreto Legisl. 17/01/2003 n. 5 art. 34.
Massime precedenti Vedi: N. 24687 del 2010.