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Cassazione, sentenza 4 novembre 2015, n. 22565, sez. I civile

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI, TIPI: A RESPONSABILITÀ LIMITATA E NON LIMITATA) - Cooperative edilizie - Cessione della partecipazione sociale - Applicazione dell'art. 2932 c.c. - Presupposti.

In tema di società cooperativa, il cui oggetto sociale sia la costruzione e l'assegnazione di alloggi ai soci, la domanda ai sensi dell'art. 2932 c.c. di esecuzione specifica dell'obbligo di trasferimento dell'immobile postula la preliminare acquisizione dello "status" di socio da parte del promittente assegnatario, consacrato nell'atto costitutivo della società, e la successiva attività attuativa, consistente nella verifica della realizzazione dei presupposti concreti per l'assegnazione, nonché nella individuazione dell'alloggio e del corrispettivo. Tale ultima attività può tradursi in concreto, nei confronti di un nuovo socio, nella "prenotazione" dell'immobile da parte sua, ovvero nella stipula di un preliminare con il quale la cooperativa prometta al socio subentrante il trasferimento di una delle unità immobiliari realizzate.

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA - DELIBERAZIONI - Cooperative edilizie - Pretermissione del socio prenotatario - Assunzione dell'obbligo di trasferimento di alloggio cooperativo a favore di terzi - Nullità della delibera di alienazione del bene sociale - Conseguente nullità derivata del contratto preliminare.

In tema di società cooperativa edilizia, in caso di pretermissione del socio prenotatario e di assunzione dell'obbligo di cessione di un alloggio a terzi, l'estraneità del cessionario alla compagine sociale e l'elusione dei diritti insorti in favore del socio per effetto dell'operazione mutualistica e del contratto di "prenotazione", determina la radicale nullità della delibera di alienazione del bene a terzi, per illiceità dell'oggetto ai sensi dell'art. 2379 c.c., reso applicabile dall'art. 2516 c.c., potendo conseguirne, altresì, la nullità derivata del contratto preliminare stipulato con il terzo estraneo.