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* Cassazione, sentenza 26 gennaio 2018, n. 2041, sez. I civile

SOCIETÀ DI CAPITALI - Azioni - Trasferimento e limitazioni alla circolazione delle azioni – Fallimento – Partecipazione dei soci – Circolazione dei titoli azionari e delle quote di s.r.l.

 

Anche per il trasferimento della titolarità delle azioni - e lo stesso discorso vale per le quote di s.r.l. - è sufficiente il "consenso delle parti legittimamente manifestato", secondo il principio generale dettato, nel vigente sistema, dalla norma dell'art. 1376 c.c. Il trasferimento delle azioni si perfeziona con annotazione del nome dell'acquirente sul titolo e con inscrizione del nome nel libro dei soci.

Il fallimento della società non fa venire meno le partecipazioni dei soci alla stessa, se non altro perché gli stessi mantengono il diritto alla percezione dell'eventuale residuo patrimoniale, come rimanente dal compimento della liquidazione concorsuale. Di conseguenza, la sentenza dichiarativa del fallimento della società non è, in sé, evento che rende impossibile la circolazione dei titoli azionari e delle quote di s.r.l. o che, in ogni caso, ne comporta l'esclusione.

(Nel caso di specie il trasferimento ha riguardato cose non determinate solo nel genere, bensì pure nella loro individualità, sicché è senz'altro da escludere anche l'ipotesi di una eventuale rilevanza della consegna ai sensi della norma dell'art. 1378 c.c.).