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Cassazione, ordinanza 8 febbraio 2019, n. 3779, sez. I civile

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - LIMITE LEGALE - MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO - CONTENUTO DELLE MODIFICAZIONI - AUMENTO DEL CAPITALE - NUOVE AZIONI - OPZIONE - Società per azioni - Diritto di opzione - Sacrificio del diritto di opzione del socio - Condizioni - Sussistenza - Accertamento del giudice di merito.
 

Affinché, ai sensi dell'art 2441 c.c. (nel testo applicabile "ratione temporis"), sia consentito sacrificare il diritto di opzione attribuito al socio, non è necessario che tale sacrificio costituisca l'unico inderogabile mezzo per realizzare l'interesse della società, ma è sufficiente che, in presenza di un interesse di particolare natura ed intensità, nella scelta del modo di realizzare l'aumento di capitale la predetta soluzione appaia preferibile e ragionevolmente più conveniente. L'accertamento, circa la sussistenza dell'interesse anzidetto e l'opportunità della soluzione adottata è rimesso al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità, fatta salva la deduzione di un vizio di motivazione, configurabile ai sensi del novellato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.