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Cassazione, ordinanza 19 luglio 2018, n. 19304, sez. I civile

SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' COOPERATIVE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI, TIPI: A RESPONSABILITA' LIMITATA E NON LIMITATA) - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE  DEI SOCI - ESCLUSIONE DEL SOCIO - Ricorso ai probiviri - Procedimento endosocietario - Effetti - Comunicazione al socio dell'esito del procedimento - Necessità - Fondamento - Conseguenze - Impugnazione giudiziale nelle more del procedimento - Ammissibilità. 

 

In tema di esclusione del socio dalla società cooperativa, qualora lo statuto preveda la facoltà del socio di ricorrere ad un collegio di probiviri, nell'ambito di un procedimento non arbitrale ma endosocietario, finalizzato non a decidere la controversia ma a prevenirla, l'esercizio di tale facoltà comporta che il procedimento di esclusione si perfezioni solo con la determinazione del collegio dei probiviri, della cui comunicazione al socio è onerata la società anche quando il collegio non abbia adottato nel termine perentorio assegnato ai probiviri alcun provvedimento. Ne consegue che solo dalla data della comunicazione riprende a decorrere il termine di cui all'art. 2533, comma 3, c.c. per l'impugnazione della delibera di esclusione da parte del socio davanti l'autorità giudiziaria, senza che tale impugnazione gli sia tuttavia preclusa nelle more del predetto procedimento endosocietario.