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Cassazione, sentenza 22 maggio 2019, n. 13845, sez. I civile

SOCIETÀ - SOCIETÀ DI CAPITALI Modifica allo statuto Distribuzione di utili Riduzione della percentuale ammissibile Soci di minoranza Diritto di recesso Sussiste.
 

In tema di recesso dalla società di capitali, l'espressione "diritti di partecipazione" di cui all'art. 2437 c.c., lett. g), per quanto nell'ambito di una interpretazione restrittiva della norma tesa a non incrementare a dismisura le cause legittimanti l'exit, comprende in ogni caso i diritti patrimoniali implicati dal diritto di partecipazione, e tra questi quello afferente la percentuale dell'utile distribuibile in base allo statuto; ne consegue che la modifica di una clausola statutaria direttamente attinente alla distribuzione dell'utile, che influenzi in negativo i diritti patrimoniali dei soci prevedendo l'abbattimento della percentuale ammissibile di distribuzione dell'utile di esercizio in considerazione dell'aumento della percentuale da destinare a riserva, giustifica il diritto di recesso dei soci di minoranza.