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* Cassazione, ordinanza 22 maggio 2019, n. 13921, sez. I civile

SOCIETÀ - DI CAPITALI - Cancellazione obbligatoria per chiusura del fallimento - Estinzione - Effetti - Credito sociale sub judice - Trasferimento dei crediti in comunione ai soci - Giudizio coltivato dalla società ante estinzione - Necessità - Fattispecie.

L'estinzione della società per effetto dell'obbligatoria cancellazione dal registro delle imprese, ai sensi dell'art. 118, comma 1, n. 4, l.fall., a seguito di chiusura del fallimento per insufficienza dell'attivo, determina il trasferimento degli eventuali crediti residui, che non siano stati realizzati dal curatore fallimentare, ai soci in regime di contitolarità o comunione indivisa, salvo che il mancato espletamento dell'attività di recupero consenta di ritenere che la società vi abbia già rinunciato prima dell'apertura della procedura concorsuale.

(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato il difetto di legittimazione attiva dei soci della società estinta, poiché l'esistenza del credito litigioso non era stata portata a conoscenza della curatela, dovendo ritenersi che esso fosse stato già tacitamente rinunciato dalla creditrice).