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Cassazione, sentenza 25 maggio 2016, n. 10821, sez. I civile

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - CONVOCAZIONE - Inerzia dell'organo di gestione - Soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale - Potere di convocazione dell'assemblea - Sussistenza - Fondamento.
In tema di società a responsabilità limitata, il potere di convocare l'assemblea (nella specie per decidere sulla revoca dell'amministratore), in caso di inerzia dell'organo di gestione, deve riconoscersi, nel silenzio della legge e dell'atto costitutivo, ai soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, stante, da un lato, il mancato richiamo, nella disciplina di tali società, dell'art. 2367 c.c., dettato per le società per azioni e non applicabile in via analogica, attesa la forte differenza tra i due tipi societari, e, dall'altro, l'inutilizzabilità dell'art. 2487 c.c., in quanto relativo alla nomina e revoca non degli amministratori ma dei liquidatori.
(Principio di diritto pronunciato ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c.).