Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:

Cassazione, sentenza 20 maggio 2016, n. 10509, sez. I civile

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - CAPITALE SOCIALE - CONFERIMENTI - Finanziamenti del socio a società cooperativa - Compagnia finanziaria "ex lege" n. 49 del 1985 - Postergazione ex art. 2467 c.c. - Esclusione - Ragioni.
I finanziamenti erogati dalle compagnie finanziarie ai sensi dell'art. 17 della l. n. 49 del 1985, come modificato dall'art. 12 della l. n. 57 del 2001, in qualità di soci sovventori di società cooperative ex art. 4 della l. n. 59 del 1992, non sono soggetti alla postergazione prevista dall'art. 2467 c.c., atteso che, giusta l'art. 2519 comma 1, c.c., alle cooperative risulta applicabile la disciplina delle società per azioni che non riproduce l'effetto postergativo.