SOCIETÀ - FUSIONE - EFFETTI - Incorporazione
anteriore all'entrata in vigore dell'art. 2504 bis c.c. - Estinzione delle società
- Successione a titolo universale della nuova società o di quella incorporante
- Giudizi pendenti - Sentenza pronunciata nei confronti della società
incorporante - Violazione dell'art. 112 c.p.c. - Esclusione.
Nell'ipotesi di fusione
per incorporazione antecedente l'introduzione dell'art. 2504 bis c.c. (1
gennaio 2004), la società incorporante subentra in tutti i rapporti giuridici
di quella incorporata, così come nei giudizi pendenti, che proseguono
automaticamente nei suoi confronti , senza alcuna interruzione ai sensi degli
artt. 299 e ss. c.p.c, anche se la società incorporata deve ritenersi estinta,
sicché, in tal caso, la sentenza emessa nei confronti di un soggetto diverso da
quello nei cui confronti era stata proposta l'azione non determina alcuna
violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sul piano
soggettivo, in relazione all'individuazione delle parti processuali.