SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI,
DISTINZIONI) - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) -
NORME APPLICABILI - RAPPORTI TRA SOCI - Rapporti tra i soci illimitatamente
responsabili - Inadempimento di obbligazione contratta dalla società verso uno
di essi - Titolo estraneo al rapporto sociale - Estensione dell'azione del
socio creditore verso la società nei confronti di altro socio - Condizioni e
limiti - Fattispecie.
In tema di società di
persone, non sussiste la responsabilità illimitata del socio, nei confronti
degli altri soci, per le obbligazioni contratte dalla società verso i soci
stessi per un titolo estraneo al contratto sociale, sicché l'estensione agli altri
soci dell'azione promossa dal socio creditore contro la società è configurabile
solo ove sussista un effettivo squilibrio tra i soci medesimi nei reciproci
obblighi di contribuzione per il pagamento dei debiti sociali.
(Nella specie, la S.C.,
riformando la sentenza impugnata, ha escluso l'esistenza di un tale squilibrio
quanto agli oneri relativi ad un rapporto locatizio fatto valere in giudizio,
contro la società, da uno dei suoi unici due soci collettivisti, atteso che
l'immobile alla stessa locato era risultato in comproprietà paritaria tra
questi ultimi).
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI,
DISTINZIONI) - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) -
NORME APPLICABILI - RAPPORTI TRA SOCI - Rapporti tra i soci illimitatamente
responsabili - Art. 2291 c.c. - Inapplicabilità - Ragioni.
Il principio della
responsabilità solidale illimitata dei soci per le obbligazioni sociali,
desumibile dall'art. 2291 c.c., non si applica nei rapporti tra i soci
medesimi, a prescindere dal titolo dell'azione intrapresa contro la società,
perché da ritenersi dettato ed operante esclusivamente a tutela degli interessi
dei terzi estranei a quest'ultima, avendo così l'ordinamento inteso favorire ed
agevolare l'attività di enti, quali le società di persone o le associazioni non
riconosciute, dotati di mera soggettività giuridica e di un fondo comune, ma
sprovvisti del riconoscimento della personalità giuridica perfetta, prevedendo
che, nei confronti dei terzi, per le obbligazioni ad essi imputabili rispondano
solidalmente ed illimitatamente tutti i soci o gli associati (o alcuni di
loro), sul cui patrimonio personale, pertanto, oltre che sul predetto fondo
comune, i primi possono fare affidamento.