SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI,
DISTINZIONI) - SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE (NOZIONE, CARATTERI,
DISTINZIONI) - NORME APPLICABILI - PARTECIPAZIONE AGLI UTILI - Società di
persone - Società in accomandita semplice - Azzeramento del capitale per
perdite - Obbligo di ricostituzione del capitale o messa in liquidazione della
società - Insussistenza - Successiva distribuzione di utili - Ripianamento
delle perdite dell'esercizio precedente e portate a nuovo - Necessità.
Nelle società di persone,
e, in particolare, nella società in accomandita semplice, non sussiste, in caso
di azzeramento del capitale per perdite, alcun obbligo di ricostituzione dello
stesso o di messa in liquidazione della società, fermo restando, però, che,
riportate a nuovo le perdite, il calcolo degli utili ripartibili tra i soci, ai
sensi dell’art. 2303 c.c., deve essere operato sul patrimonio effettivo della
società e, dunque, ripianando integralmente le perdite subìte nell’esercizio
precedente.