SOCIETA' - DI CAPITALI -
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - ORGANI SOCIALI - Società costituita
anteriormente al 2004 - Consiglio di amministrazione - Delega generale ai
singoli consiglieri dei poteri gestionali - Violazione del principio di
collegialità - Esclusione.
In
tema di società a responsabilità limitata costituita in data anteriore all'1°
gennaio 2004, la previsione statutaria che consenta al consiglio di
amministrazione, senza escluderne la concorrente legittimazione, la delega
delle proprie attribuzioni ai singoli consiglieri, con esercizio disgiunto dei
poteri, non contrasta con l'art. 2475, comma 3, c.c., che non impone - ad
eccezione dell'ultimo comma - il principio di collegialità, considerato il
carattere suppletivo delle disposizioni in questione rispetto all'atto
costitutivo, sicché risulta legittima la delega generale ad un singolo
consigliere dell'esercizio dei poteri gestionali, con conseguente attribuzione
al medesimo del potere di rappresentanza negoziale e processuale della società.