SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' COOPERATIVE
(NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI, TIPI: A RESPONSABILITA' LIMITATA E NON
LIMITATA) - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE DEI SOCI - ESCLUSIONE DEL SOCIO -
Delibera di esclusione - Decorrenza del termine per l'opposizione ex art. 2533
c.c. - Comunicazione - Necessità - Contenuto e prova - Conoscenza
"aliunde" - Irrilevanza.
Il
termine di sessanta giorni previsto dall'art. 2533 c.c. per proporre
opposizione avverso la delibera di esclusione del socio di società cooperativa,
decorre dalla comunicazione della stessa, restando irrilevante la conoscenza
del provvedimento "aliunde" acquisita; la prova dell'avvenuta
comunicazione, da intendersi come partecipazione al socio non soltanto dei
contenuti della delibera, ma anche delle sue motivazioni onde assicuragli il
pieno esercizio del diritto di difesa nel termine breve assegnato, deve essere
fornita in modo rigoroso, in ragione della gravità degli effetti derivanti al
decorso del termine, senza che sia sufficiente la mera circostanza della
proposizione di un'impugnativa stragiudiziale, che prova una semplice
conoscenza di fatto dell'avvenuta esclusione.