Cancellazione dal registro delle imprese – Effetti.
L'estinzione
della società di capitali per effetto della volontaria cancellazione dal
registro delle imprese dà luogo ad un fenomeno di tipo successorio nei
confronti dei soci, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si
estingue, ma si trasferisce ai soci, che rispondono nei limiti di quanto
riscosso in sede di liquidazione, o illimitatamente, a seconda che fossero
limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti
e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione si trasferiscono ai soci, in
regime di contitolarità o comunione indivisa. In astratto, pertanto, il socio
successore della società ha legittimazione ad impugnare una decisione emessa
nei confronti della società estinta.
(Nello
specifico si tratta di stabilire se la cancellazione, così come disciplinata
dal nuovo art. 2495, c.c., introdotto dal d.lgs. n. 6/2003, produca, o no, l’estinzione
della società di capitali, con il conseguente fenomeno successorio nei
confronti dei soci, venendo meno la sua capacità e soggettività).