SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - ORGANI
SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - CONVOCAZIONE - Inerzia dell'organo di gestione -
Soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale - Potere di
convocazione dell'assemblea - Sussistenza - Fondamento.
In tema di
società a responsabilità limitata, il potere di convocare l'assemblea (nella
specie per decidere sulla revoca dell'amministratore), in caso di inerzia
dell'organo di gestione, deve riconoscersi, nel silenzio della legge e
dell'atto costitutivo, ai soci che rappresentino almeno un terzo del capitale
sociale, stante, da un lato, il mancato richiamo, nella disciplina di tali società,
dell'art. 2367 c.c., dettato per le società per azioni e non applicabile in via
analogica, attesa la forte differenza tra i due tipi societari, e, dall'altro,
l'inutilizzabilità dell'art. 2487 c.c., in quanto relativo alla nomina e revoca
non degli amministratori ma dei liquidatori.
(Principio di
diritto pronunciato ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c.).