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Cassazione, ordinanza 9 agosto 2019, n. 21253, sez. II civile

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE (NOZIONE) - EFFETTI - RISPETTO AI TERZI Vendita immobiliare - Simulazione - Opponibilità al fallimento - Condizioni.
 

La simulazione di un contratto di compravendita è opponibile al fallimento della parte acquirente, ma l'accordo simulatorio deve essere provato per mezzo di scrittura recante la controdichiarazione dotata di data certa, ex art. 2704 c.c., che ne dimostri tanto la formazione in data antecedente al fallimento, quanto il perfezionamento in epoca anteriore o coeva alla stipulazione dell'atto simulato, essendo irrilevante che il prezzo dichiarato nel contratto sia stato, o meno, in tutto o in parte pagato.