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Categoria: SERVITU'

Cassazione, sentenza 4 gennaio 2018, n. 55, sez. II civile

SERVITU' - PREDIALI - SERVITU' COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - LITISCONSORZIO - CONDIZIONI - INTERCLUSIONE - Porzioni a dislivello del medesimo fondo - Accesso alla via pubblica da una parte del fondo - Possibilità di suo collegamento con la parte interclusa - Sussistenza - Conseguenze - Servitù di passaggio coattivo a servizio della parte interclusa - Configurabilità – Esclusione – Fondamento.

 

La verifica della sussistenza della interclusione di un fondo, rilevante ai fini della costituzione una servitù di passaggio coattivo, ex art. 1051 c.c., richiede che il fondo medesimo sia considerato unitariamente e non per parti separate; sicché ove, in presenza di porzioni a dislivello del medesimo fondo, sia possibile realizzare, senza lavori particolarmente onerosi, un collegamento (rappresentato, nella specie, da una scalinata in muratura) tra la parte (a valle) che ha accesso alla via pubblica e quella residua (a monte), tale interclusione va esclusa, risolvendosi, altrimenti, la costituzione del passaggio coattivo, nella imposizione di un peso in danno del fondo altrui per prevalenti ragioni di comodità, non frapponendosi ostacoli al passaggio da una parte all'altra del fondo dominante.