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Categoria: SERVITU'

Cassazione, sentenza 18 agosto 2017, n. 20185, sez. I civile

SERVITU' - PREDIALI - SERVITU' COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - LITISCONSORZIO - CONDIZIONI - FONDO INTERCLUSO PER ALIENAZIONE O DIVISIONE - Interclusione conseguente ad esproprio - Applicabilità dell'art. 1054 c. c. - Sussistenza - Conseguenze - Diritto di accesso senza spese - Azionabilità nei confronti dell'ente espropriante – Sussistenza.

 

La norma di cui all'art. 1054 c. c., sull'interclusione del fondo a seguito di alienazione a titolo oneroso o di divisione, trova applicazione anche nell'analoga ipotesi di interclusione derivante da espropriazione per pubblica utilità, sicché il diritto di accesso senza corresponsione di indennità va fatto valere dal proprietario del fondo rimasto intercluso nei confronti dell'ente espropriante, non potendo il proprietario medesimo, rinunziando all'anzidetto beneficio, rivolgersi ad altro confinante e chiedere il passaggio pagando l'indennità.