Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:
Categoria: SERVITU'

Cassazione, sentenza 10 aprile 2018, n. 8817, sez. II civile

SERVITU' - PREDIALI - SERVITU' COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - LITISCONSORZIO - CONDIZIONI - FONDO NON INTERCLUSO - Esigenze abitative - Costituzione di una servitù di passaggio - Ammissibilità - Fondamento - Bilanciamento degli interessi - Necessità - Contenuto.

 

 

L'art. 1052 c.c. può essere invocato al fine della costituzione di una servitù  coattiva  di  passo carraio, in favore di un fondo non intercluso, non solo per esigenze dell'agricoltura o dell'industria,  ma anche a tutela di esigenze abitative, da chiunque invocabili, emergendo, dopo la pronuncia    della Corte costituzionale n. 167 del 1999, un mutamento di prospettiva secondo il quale l'istituto della servitù di passaggio non è più limitato ad una visuale dominicale e produttivistica, ma è proiettato in una dimensione dei valori della persona, di cui agli artt. 2 e 3 Cost., che permea di sé anche lo statuto dei beni ed i rapporti patrimoniali in generale. Nell'equilibrata applicazione dell'istituto, peraltro, la domanda, proposta a norma della ricordata disposizione,  può  essere  accolta a condizione che sussista l'assenso dell'autorità di vigilanza sul territorio e che il passaggio imposto non comporti un sacrificio, per il fondo servente, maggiore del beneficio per quello dominante, con possibilità di derogare al limite imposto dall'art. 1051, ultimo comma, c.c. (che esonera da servitù case, cortili, giardini ed aie) solo previa accorta ponderazione degli interessi e  con adeguato impiego dello strumento dell'indennità, previsto dall'art. 1053 c.c.

 

SERVITU' - "NEMINI RES SUA SERVIT" - UTILITA' (NOZIONE) - Vendite a lotti di aree fabbricabili - Limitazioni alla libertà di utilizzazione dei vari lotti - Servitù prediali a carico ed a favore di ciascun lotto - Configurabilità - Efficacia - Richiamo del piano di lottizzazione nei singoli atti di acquisto - Sufficienza - Operatività delle limitazioni sulla restante proprietà del venditore dopo la vendita dei primi lotti - Sussistenza.

Nelle vendite a lotti di aree fabbricabili le pattuizioni contrattuali con cui, allo scopo di conferire determinate caratteristiche alle zone in esecuzione di un piano di sviluppo, si impongano limitazioni alla libertà di utilizzare i vari lotti danno luogo alla costituzione di servitù prediali a carico e a favore   di ciascun lotto e, affinché tali limitazioni siano efficaci, è sufficiente che nei singoli atti di acquisto venga richiamato il piano di lottizzazione e di sviluppo con i diritti e gli obblighi in esso previsti, con   la loro conseguente operatività dopo la vendita dei primi lotti anche sulla restante proprietà del venditore, senza che sia necessario che su questa vengano formalmente  imposte  le  servitù  inserite nel predetto piano.