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Categoria: SERVITU'

Cassazione, ordinanza 7 giugno 2018, n. 14820, sez. II civile

SERVITU' - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - AGGRAVAMENTO (DIVIETO DI) - Stradella di collegamento attraversante più fondi - Costituzione di servitù reciproca di passaggio - Possibilità per i diversi proprietari di realizzare opere in corrispondenza del tratto di strada di rispettiva proprietà - Limiti - Fattispecie.

 

 

Nel caso di stradella di collegamento attraversante più fondi che sia costruita secondo gli accordi    tra i diversi proprietari dei terreni interessati per accedere alla via pubblica e sia rimasta in appartenenza frazionata degli stessi con diritto di servitù reciproca di passaggio, ciascuno dei detti proprietari può, in corrispondenza del tratto di strada di sua proprietà, realizzare opere, senza, tuttavia, porsi in contrasto con l'art. 1067 c.c., che vieta al proprietario del fondo dominante di fare innovazioni che tendano a diminuire l'esercizio della servitù o a renderlo più incomodo.

(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto illecite, ad opera di alcuni dei proprietari dei fondi, l'apposizione di un cancello e la realizzazione di una piscina sulla striscia di terreno di loro proprietà).