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Categoria: SERVITU'

Cassazione, ordinanza 27 aprile 2018, n. 10169, sez. II civile

SERVITU' - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITU' VOLONTARIE - COSTITUZIONE NEGOZIALE - Requisiti - Uso di formule sacramentali - Esclusione - Volontà inequivocabile delle parti di costituire la servitù per l'utilità di un fondo con imposizione di un peso su un altro fondo - Necessità - Requisiti formali - Contenuto - Fattispecie.

 

 

Ai fini della costituzione convenzionale di una servitù prediale non si richiede l'uso di formule sacramentali o di espressioni formali particolari, essendo sufficiente che dall'atto scritto si desuma   la volontà delle parti di costituire un vantaggio a favore di un fondo mediante l'imposizione di un  peso o di una limitazione su un altro fondo appartenente a diverso proprietario, sempre che l'atto abbia natura contrattuale, che rivesta la forma stabilita dalla legge "ad substantiam" e che da esso   la volontà delle parti di costituire la servitù risulti in modo inequivoco, anche se il contratto sia    diretto ad altro fine.

(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto insufficiente, ai fini  della costituzione di una servitù di veduta, la sottoscrizione congiunta, da parte dei proprietari confinanti, di una denuncia di inizio di attività finalizzata alla ricostruzione del muro di confine).