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Categoria: SERVITU'

Cassazione, ordinanza 25 giugno 2019, n. 17026, sez. VI - 2 civile

SERVITÙ - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - OPPONIBILITÀ AL TERZO - ompravendita    di terreni - Costituzione di servitù - Opponibilità della servitù ai successivi acquirenti del fondo servente - Condizioni Specifica menzione dell'esistenza della servitù nella nota di trascrizione Necessità Conoscenza oggettiva o soggettiva Irrilevanza.
 

Ai fini della opponibilità di una servitù ai terzi, successivi acquirenti del fondo servente, deve essere considerata soltanto la conoscibilità legale, desumibile dal contenuto della nota di trascrizione del contratto che della servitù integra il titolo, dovendo dalla stessa risultare l'indicazione del fondo dominante e di quello servente, la volontà delle parti di costituire una servitù, nonché l'oggetto e la portata del diritto; né tale conoscibilità può essere sostituita od integrata da una conoscenza effettiva o soggettiva, desumibile "aliunde".