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Categoria: SERVITU'

Cassazione, ordinanza 16 maggio 2019, n. 12088, sez. II civile

SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - ESTENSIONE Interclusione del fondo dominante - Costituzione di servitù di passaggio pedonale o anche per transito veicolare - Criterio discretivo - Fattispecie.
 

Ai sensi dell'art. 1051 c.c., per stabilire se, in caso di interclusione del fondo dominante, la servitù debba costituirsi solo per il passaggio pedonale ovvero anche per il transito dei veicoli, è necessario valutare comparativamente gli opposti interessi da tutelare.

(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nel procedere alla costituzione di una servitù di passaggio a piedi e con veicoli, aveva considerato che il fondo servente era costituito da una minuscola striscia di terreno priva di valore, mentre il fondo dominante era potenzialmente destinato a vigna e utilizzabile come terreno agricolo o deposito materiale).