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Categoria: SERVITU'

* Cassazione, ordinanza 16 maggio 2019, n. 13223, sez. II civile

SERVITÙ - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITÙ VOLONTARIE - COSTITUZIONE NON NEGOZIALE - PER USUCAPIONE - Servitù di passaggio costituita per usucapione - Natura - Servitù volontaria - Conseguenze - Interclusione del fondo - Rilevanza - Esclusione.
 

La servitù di passaggio costituita per usucapione ha natura di servitù volontaria, sicché, ai fini del relativo acquisto, è irrilevante lo stato di interclusione del fondo, dovendosi prescindere dai requisiti per la costituzione ed il mantenimento della servitù di passaggio coattivo, desumibili dagli artt. 1051, 1052 e 1055 c.c., che regolano detto istituto.