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Categoria: SERVITU'

Cassazione, sentenza 7 aprile 2015, n. 6927, sez. II civile

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - SERVITÙ DI VEDUTA - Muro divisorio - Idoneità all'esercizio di una servitù di veduta - Esclusione - Fondamento.


Il muro divisorio non può dar luogo all'esercizio di una servitù di veduta, sia perché ha solo la funzione di demarcazione del confine e tutela del fondo, sia perché, anche quando consente di "inspicere" e "prospicere" sul fondo altrui, è inidoneo ad assoggettare un fondo all'altro, a causa della reciproca possibilità di affaccio da entrambi i fondi confinanti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 878, Cod. Civ. art. 880, Cod. Civ. art. 900, Cod. Civ. art. 1027
Massime precedenti Conformi: N. 820 del 2000