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Categoria: SERVITU'

Cassazione, sentenza 5 luglio 2013, n. 16861, sez. II civile

I) SERVITÙ - PREDIALI - ESTINZIONE - PRESCRIZIONE - |Interruzione del termine ventennale ex art. 1073 cod. civ. - Atto stragiudiziale di costituzione in mora o diffida - Idoneità - Esclusione - Fondamento.

In tema di estinzione per prescrizione delle servitù prediali, l'interruzione del termine ventennale stabilito dall'art. 1073 cod. civ., oltre che dal riconoscimento del proprietario del fondo servente, può essere determinata soltanto dalla proposizione della domanda giudiziale, essendo inidonea, a tal fine, la costituzione in mora o la diffida stragiudiziale, il cui effetto interruttivo è circoscritto ai diritti di obbligazione e non concerne i diritti reali.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 1073, 1074, 2943 e 2944
Massime precedenti Vedi: N. 5958 del 1978, N. 4794 del 2008, N. 15199 del 2011


II) SERVITÙ - PREDIALI - ESTINZIONE - Estinzione per non uso ventennale - Non uso per inerzia ex art. 1073 cod. civ. - Impossibilità di uso ex art. 1074 cod. civ. - Cumulabilità ai fini del termine di prescrizione - Fondamento.

In tema di estinzione delle servitù prediali, i termini stabiliti dagli artt. 1073 e 1074 cod. civ. concernono quantità omogenee, tra loro cumulabili, sicché il non uso per volontaria inerzia del proprietario del fondo dominante può sommarsi, ai fini del compimento della prescrizione ventennale, con la susseguente impossibilità di uso della servitù per fatto riconducibile al proprietario del fondo servente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 1073 e 1074
Massime precedenti Vedi: N. 5396 del 1985, N. 1854 del 2006, N. 7485 del 2011