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Categoria: SERVITU'

Cassazione, sentenza 29 aprile 2015, n. 8725, sez. II civile

SERVITÙ - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITÙ VOLONTARIE - COSTITUZIONE NON NEGOZIALE - PER DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA - Per usucapione - Servitù apparenti discontinue - Artt. 1061 e 1062 cod. civ. - Situazioni esauritesi prima dell'entrata in vigore del codice civile - Inapplicabilità.


Gli artt. 1061 e 1062 cod. civ., che consentono l'acquisto per usucapione e per destinazione del padre di famiglia delle servitù apparenti, anche se discontinue (nella specie, servitù di passaggio), hanno carattere innovativo rispetto all'art. 630 del codice civile del 1865, che disponeva che le servitù continue non apparenti e le servitù discontinue, apparenti o meno, non potevano costituirsi se non mediante titolo. Ne consegue che le citate norme del vigente codice civile non possono trovare applicazione rispetto a situazioni esauritesi in epoca anteriore alla sua entrata in vigore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1061, Cod. Civ. art. 1062, Cod. Civ. Abrog. art. 630
Massime precedenti Conformi: N. 6815 del 1988