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Categoria: SERVITU'

Cassazione, sentenza 21 dicembre 2012, n. 23839, sez. II civile

I) Servitù - Prediali - Requisiti - Utilità - Utilità del fondo dominante - Contenuto - Inerenza alla limitazione del fondo servente risultante dal titolo - Necessità - Rilevanza di ulteriori vantaggi di fatto ritraibili dal titolare della servitù - Esclusione - Fattispecie in tema di accertamento della cessazione dell'interclusione quale causa estintiva della servitù ex art. 1055 cod. civ.
Servitù - Prediali - Servitù coattive - Passaggio coattivo - Indennità - Cessazione dell'interclusione - Utilità del fondo dominante - Contenuto - Inerenza alla limitazione del fondo servente risultante dal titolo - Necessità - Rilevanza di ulteriori vantaggi di fatto ritraibili dal titolare della servitù - Esclusione - Fattispecie in tema di accertamento della cessazione dell'interclusione quale causa estintiva della servitù ex art. 1055 cod. civ.

In tema di servitù prediali, la nozione di "utilitas" del fondo dominante, di cui all'art. 1027 cod. civ., va commisurata alla limitazione del diritto di proprietà del fondo servente, quale esso risulta dal titolo, non coincidendo con qualsiasi vantaggio, anche di fatto, che possa trarne il titolare, ma solo con quello corrispondente al contenuto del peso imposto.
(Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva dichiarato estinto il passaggio coattivo per cessata interclusione, avendo riguardo alla sola utilità consistente nel transito sul fondo servente, nel quale si risolveva il contratto costitutivo del diritto di servitù).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1027, 1028, 1032, 1051, 1055, 1063 e 1065
Massime precedenti Vedi: N. 10370 del 1997, N. 14693 del 2002, N. 4241 del 2010, N. 12035 del 2010, N. 12037 del 2010


II) Servitù - Prediali - Servitù coattive - Costituzione servitù coattive - Costituzione per contratto di servitù coattiva - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Applicabilità della disciplina normativa relativa alle servitù coattive - Sussistenza - Estinzione della servitù per cessazione dell'interclusione ex art. 1055 cod. civ. - Ammissibilità.

Servitù - Prediali - Servitù coattive - Passaggio coattivo - Indennità - Cessazione dell'interclusione - Costituzione per contratto di servitù coattiva - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Applicabilità della disciplina normativa relativa alle servitù coattive - Sussistenza - Estinzione della servitù per cessazione dell'interclusione ex art. 1055 cod. civ. - Ammissibilità.

La servitù costituita per contratto non cessa di essere coattiva, come si desume dall'art. 1032, primo comma, cod. civ., con conseguente operatività della corrispondente disciplina normativa, laddove risultino sussistenti le condizioni legali per ottenere detta costituzione, nonché l'intenzione delle parti di soddisfare l'esigenza tutelata dalla legge mediante assoggettamento del fondo servente (nella specie, in ragione dell'interclusione di un fondo ed al fine di consentire che da esso si potesse accedere sulla pubblica via). Ne consegue l'applicabilità alla servitù coattiva, pur costituita mediante contratto, della disposizione di cui all'art. 1055 cod. civ., la quale prevede, nel caso di passaggio coattivo, l'estinzione della servitù allorché cessi l'interclusione del fondo dominante.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1032 com. 1, artt. 1051 e 1055
Massime precedenti Conformi: N. 1613 del 1962, N. 732 del 1969, N. 12037 del 2010
Massime precedenti Vedi: N. 11755 del 1992, N. 4241 del 2010


III) Servitù - Prediali - Servitù coattive - Passaggio coattivo - Indennità - Cessazione dell'interclusione - Estinzione della servitù ex art. 1055 cod. civ. - Indennità in favore del proprietario del fondo dominante - Condizioni - Corresponsione in favore del titolare del fondo servente di un compenso all'atto della costituzione della servitù - Necessità - Fondamento.

L'art. 1055 cod. civ. condiziona il diritto all'indennità in favore del proprietario del fondo dominante, che abbia visto estinto il suo diritto di passaggio per effetto della cessata interclusione del proprio fondo, alla circostanza che, in sede di costituzione di servitù, egli avesse corrisposto uno specifico e determinato compenso per il peso imposto sul fondo altrui, obbligando detta disposizione il proprietario del fondo servente a "restituire" quanto ricevuto dal titolare del fondo dominante.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 1051 e 1055
Massime precedenti Vedi: N. 2701 del 1970, N. 1545 del 2004, N. 3649 del 2007, N. 12037 del 2010