EDILIZIA - Reato previsto dall'art. 44 d.P.R. n. 380
del 2001 - Interventi di ristrutturazione edilizia - Ripristino o ricostruzione
di edifici crollati o demoliti - Modifiche disposte dall'art. 30 del D.L. n. 69
del 2013 - Presupposti di operatività della nuova disciplina - Accertamento
della preesistente consistenza - Prova documentale o comunque obiettivamente
verificabile - Necessità - Conseguenze.
In
tema di reati edilizi, l'art. 30 del D.L. n. 69 del 2013 (conv. in legge n. 98
del 2013) consente di qualificare come "ristrutturazione edilizia"
l'intervento di ripristino o di ricostruzione di un edificio o di parte di
esso, eventualmente crollato o demolito, anche in caso di modifica della sagoma
dello stesso ove insistente su zona non vincolata, a condizione però che sia
possibile accertarne, in base a riscontri documentali o altri elementi certi e
verificabili e non, quindi, ad apprezzamenti meramente soggettivi, la
preesistente "consistenza", intesa come il complesso di tutte le
caratteristiche essenziali dell'edificio (volumetria, altezza, struttura
complessiva, etc.); con la conseguenza che la mancanza anche di uno solo di
tali elementi, necessari per la dovuta attività ricognitiva, impedisce di ritenere
sussistente il requisito che la citata disposizione richiede per escludere, in
ragione della anzidetta qualificazione, la necessità di preventivo permesso di
costruire.