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Categoria: EDILIZIA

Cassazione, sentenza 11 novembre 2015, n. 45147, sez. III penale

EDILIZIA - Reato previsto dall'art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001 - Interventi di ristrutturazione edilizia - Ripristino o ricostruzione di edifici crollati o demoliti - Modifiche disposte dall'art. 30 del D.L. n. 69 del 2013 - Presupposti di operatività della nuova disciplina - Accertamento della preesistente consistenza - Prova documentale o comunque obiettivamente verificabile - Necessità - Conseguenze.
In tema di reati edilizi, l'art. 30 del D.L. n. 69 del 2013 (conv. in legge n. 98 del 2013) consente di qualificare come "ristrutturazione edilizia" l'intervento di ripristino o di ricostruzione di un edificio o di parte di esso, eventualmente crollato o demolito, anche in caso di modifica della sagoma dello stesso ove insistente su zona non vincolata, a condizione però che sia possibile accertarne, in base a riscontri documentali o altri elementi certi e verificabili e non, quindi, ad apprezzamenti meramente soggettivi, la preesistente "consistenza", intesa come il complesso di tutte le caratteristiche essenziali dell'edificio (volumetria, altezza, struttura complessiva, etc.); con la conseguenza che la mancanza anche di uno solo di tali elementi, necessari per la dovuta attività ricognitiva, impedisce di ritenere sussistente il requisito che la citata disposizione richiede per escludere, in ragione della anzidetta qualificazione, la necessità di preventivo permesso di costruire.