COMODATO
- ESTINZIONE - RICHIESTA DEL COMODANTE - COMODATO SENZA DETERMINAZIONE DI
DURATA (PRECARIO) - Comodato di immobile - Vincolo di destinazione alle
esigenze familiari - Presunzione - Esclusione - Accertamento - Necessità - Mancanza
- Conseguenze - Fattispecie.
Nel
comodato di bene immobile, stipulato senza determinazione di termine, la
volontà di assoggettare il bene a vincoli d'uso particolarmente gravosi, quali
la destinazione a residenza familiare, non può essere presunta ma va
positivamente accertata, dovendo, in mancanza, essere adottata la soluzione più
favorevole alla sua cessazione.
(Nella
specie, la S.C. ha accolto il ricorso della comodante, che invocava la natura
precaria del comodato d'immobile poiché l'unità abitativa - poi assegnata al
coniuge affidatario della prole in occasione della separazione - era stata
lasciata, a seguito del trasferimento dei genitori in altra regione, senza
alcuna formalizzazione al figlio celibe ben due anni prima del matrimonio).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 337-bis, Cod. Civ.
art. 1809, Cod. Civ. art. 1810, Cod. Civ. art. 2729
Massime
precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 13603 del 2004
Massime
precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20448 del 2014