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Cassazione, sentenza 21 novembre 2014, n. 24838, sez. VI - 3 civile

COMODATO - ESTINZIONE - RICHIESTA DEL COMODANTE - COMODATO SENZA DETERMINAZIONE DI DURATA (PRECARIO) - Comodato di immobile - Vincolo di destinazione alle esigenze familiari - Presunzione - Esclusione - Accertamento - Necessità - Mancanza - Conseguenze - Fattispecie.

Nel comodato di bene immobile, stipulato senza determinazione di termine, la volontà di assoggettare il bene a vincoli d'uso particolarmente gravosi, quali la destinazione a residenza familiare, non può essere presunta ma va positivamente accertata, dovendo, in mancanza, essere adottata la soluzione più favorevole alla sua cessazione.

(Nella specie, la S.C. ha accolto il ricorso della comodante, che invocava la natura precaria del comodato d'immobile poiché l'unità abitativa - poi assegnata al coniuge affidatario della prole in occasione della separazione - era stata lasciata, a seguito del trasferimento dei genitori in altra regione, senza alcuna formalizzazione al figlio celibe ben due anni prima del matrimonio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 337-bis, Cod. Civ. art. 1809, Cod. Civ. art. 1810, Cod. Civ. art. 2729

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 13603 del 2004

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20448 del 2014