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Categoria: NOTAIO

* Cassazione, sentenza 11 ottobre 2016, n. 20465, sez. II civile

PROFESSIONISTI - Notai – Sanzioni disciplinari – Atto redatto senza dichiarazione di conformità ai dati catastali – Sanzionabilità – Sussiste.
Nel verbale ispettivo le contravvenzioni vengono rilevate e non contestate, mentre la contestazione delle infrazioni appartiene alla fase successiva di avvio del procedimento disciplinare, che ha inizio con la richiesta nella quale, ai sensi dell’art. 153, comma 3, della legge notarile, l’organo che promuove il procedimento indica il fatto addebitato e le norme che si assumono violate e formula le proprie conclusioni, senza che per lui assuma valore vincolante la parte logico-critica del verbale stesso.
Sussiste la responsabilità disciplinare del notaio, a norma dell’art. 28, primo comma, n. 1, della legge notarile per avere redatto un atto espressamente proibito dalla legge, in ipotesi di omissione della dichiarazione, richiesta dall’art. 29, comma 1 bis, della legge n. 52 del 1985, di conformità allo stato di fatto dei dati catastali relativi all’identificazione ed alla capacità reddituale del bene, senza che rilevi la sola dichiarazione di conformità della planimetria dell’immobile, a sua volta recante i dati catastali identificativi, trattandosi, agli effetti del citato art. 28, di nullità inequivoca ed indiscutibile, in quanto testuale.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 135 e 138 della legge notarile, nella parte in cui non prevedono l'operatività del regime del cumulo giuridico delle sanzioni disciplinari anche nell'ipotesi di plurime infrazioni della medesima disposizione compiute in atti diversi, anche se dello stesso tipo, trattandosi di scelta rimessa alla discrezionalità del legislatore e non sussistendo una disparità di trattamento rispetto ad altri settori dell'ordinamento in virtù delle specificità della professione notarile, degli interessi protetti e dei valori di riferimento.