PROFESSIONISTI - Notai – Sanzioni disciplinari
– Atto redatto senza dichiarazione di conformità ai dati catastali –
Sanzionabilità – Sussiste.
Nel verbale
ispettivo le contravvenzioni vengono rilevate e non contestate, mentre la
contestazione delle infrazioni appartiene alla fase successiva di avvio del
procedimento disciplinare, che ha inizio con la richiesta nella quale, ai sensi
dell’art. 153, comma 3, della legge notarile, l’organo che promuove il procedimento
indica il fatto addebitato e le norme che si assumono violate e formula le
proprie conclusioni, senza che per lui assuma valore vincolante la parte
logico-critica del verbale stesso.
Sussiste la
responsabilità disciplinare del notaio, a norma dell’art. 28, primo comma, n.
1, della legge notarile per avere redatto un atto espressamente proibito dalla
legge, in ipotesi di omissione della dichiarazione, richiesta dall’art. 29,
comma 1 bis, della legge n. 52 del 1985, di conformità allo stato di fatto dei
dati catastali relativi all’identificazione ed alla capacità reddituale del
bene, senza che rilevi la sola dichiarazione di conformità della planimetria
dell’immobile, a sua volta recante i dati catastali identificativi,
trattandosi, agli effetti del citato art. 28, di nullità inequivoca ed
indiscutibile, in quanto testuale.
È manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 135 e 138
della legge notarile, nella parte in cui non prevedono l'operatività del regime
del cumulo giuridico delle sanzioni disciplinari anche nell'ipotesi di plurime
infrazioni della medesima disposizione compiute in atti diversi, anche se dello
stesso tipo, trattandosi di scelta rimessa alla discrezionalità del legislatore
e non sussistendo una disparità di trattamento rispetto ad altri settori
dell'ordinamento in virtù delle specificità della professione notarile, degli
interessi protetti e dei valori di riferimento.