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* Cassazione, sentenza 16 settembre 2016, n. 18188, sez. lavoro

SOCIETÀ – Fusione per incorporazione – Effetti.
La fusione tra società, prevista dall'art. 2501 c.c. e segg., non determina, nell'ipotesi di fusione per incorporazione, l'estinzione della società incorporata, né crea un nuovo soggetto di diritto nell'ipotesi di fusione paritaria; ma attua l'unificazione mediante l'integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione.
Le fusioni avvenute dopo l'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 2504-bis c.c., determinano soltanto un fenomeno evolutivo - modificativo della società; il che significa che non vi è l'estinzione di un soggetto e (correlativamente) la creazione di un diverso soggetto; risolvendosi (come già è stato rilevato in dottrina) in una vicenda meramente evolutiva modificativa dello stesso soggetto, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo.
Nell'incorporazione per fusione, la società incorporante, già prima della novella del 2003, partecipando essa stessa alla fusione, non è mai totalmente distinta dalla parte già costituita, onde quel tipo di operazione dipende interamente dalla volontà degli stessi organi delle due società che ne sono protagoniste, ivi compresa l'incorporante che è destinata a subentrare nella posizione processuale dell'incorporata.
L'esclusione della fattispecie estintiva in caso d'incorporazione comporta l'ammissibilità dell'appello, in quanto la fusione comporta un mutamento formale di un'organizzazione societaria già esistente, ma non la creazione di un nuovo ente, che si distingua dal vecchio, per cui la società incorporata sopravvive in tutti i suoi rapporti, anche processuali, alla vicenda modificativa nella società incorporante.