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Categoria: EDILIZIA

* Cassazione, sentenza 24 novembre 2016, n. 49840, sez. III penale

EDILIZIA E URBANISTICA – Reati.

In tema di reati edilizi, la modifica di destinazione d'uso è integrata anche dalla realizzazione di sole opere interne, come ad esempio nel caso di mutamento in abitazione del sottotetto mediante la predisposizione di impianti tecnologici sottotraccia. In particolare, è configurabile il reato di cui all'art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001, commesso mediante il mutamento abusivo, con opere, della destinazione d'uso di un immobile, quando viene effettuata la predisposizione di impianti tecnologici sottotraccia all'interno di un vano autorizzato come 'vuoto tecnico', in quanto tale tipologia di intervento costituisce circostanza idonea per ritenere la destinazione abitativa dell'immobile. Inoltre, nel caso di modifica della destinazione d'uso realizzata mediante l'esecuzione di opere edili, il reato si consuma sin dall'inizio dei lavori, non essendo necessario attenderne il completamento.