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Cassazione, sentenza 12 dicembre 2016, n. 25409, sez. I civile

SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - NORME APPLICABILI - AMMINISTRAZIONE - Atti rientranti nell’oggetto sociale - Criterio di individuazione - Strumentalità rispetto all’oggetto sociale - Insufficienza del criterio della previsione statutaria - Rilevanza della buona fede dei terzi - Esclusione.

Ai fini della valutazione della pertinenza di un atto degli amministratori di una società di persone all’oggetto sociale (analogamente a quanto avviene per le società di capitali), il criterio da seguire è quello della strumentalità, diretta o indiretta, del primo rispetto al secondo, mentre non è sufficiente il criterio dell’astratta previsione, nello statuto, del tipo di atto posto in essere: da un lato, infatti, l’elencazione statutaria di atti tipici mai potrebbe essere completa, attesa la serie di atti che possono essere funzionali all’esercizio di una determinata attività; dall’altro, anche l’espressa previsione statutaria di un atto tipico non assicura che lo stesso sia in concreto rivolto allo svolgimento di quella attività. Né, rileva, infine, la buona fede del terzo, ai sensi dell’art. 2298, comma 1, c.c., non trattandosi della violazione di specifici limiti al potere rappresentativo degli amministratori, bensì dello stesso limite generale dell’oggetto sociale.