TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO
BANCARIO - PROTESTO - Emissione di assegno bancario o postale senza provvista
ad opera del delegato di traenza - Avviso ex art. 9 bis della l. n. 386 del
1990 - Comunicazione anche nei suoi confronti - Necessità - Fondamento -
Conseguenze.
In
tema di sanzioni amministrative applicate all'ipotesi di emissione di assegni
senza provvista, sussiste l'obbligo del trattario di comunicare anche al
delegato di traenza, che abbia emesso l'assegno, il preavviso di cui all'art.
9-bis della l. n. 386 del 1990 (onde consentirgli di far uso della facoltà
prevista dall'art. 8 della medesima legge), costituendo tale comunicazione
presupposto necessario per l'eventuale sanzione di cui all'art. 9 della detta
l. n. 386 del 1990, ove non intervenga il pagamento nel termine previsto.