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Cassazione, sentenza 2 dicembre 2016, n. 24724, sez. II civile

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - PROTESTO - Emissione di assegno bancario o postale senza provvista ad opera del delegato di traenza - Avviso ex art. 9 bis della l. n. 386 del 1990 - Comunicazione anche nei suoi confronti - Necessità - Fondamento - Conseguenze.

In tema di sanzioni amministrative applicate all'ipotesi di emissione di assegni senza provvista, sussiste l'obbligo del trattario di comunicare anche al delegato di traenza, che abbia emesso l'assegno, il preavviso di cui all'art. 9-bis della l. n. 386 del 1990 (onde consentirgli di far uso della facoltà prevista dall'art. 8 della medesima legge), costituendo tale comunicazione presupposto necessario per l'eventuale sanzione di cui all'art. 9 della detta l. n. 386 del 1990, ove non intervenga il pagamento nel termine previsto.