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Categoria: EDILIZIA

Cassazione, sentenza 14 febbraio 2017, n. 6873, sez. III penale

EDILIZIA – Restauro - Nozione - Fattispecie.
In tema di reati edilizi, nella categoria degli "interventi di restauro o di risanamento conservativo", per i quali non occorre il permesso di costruire, sono annoverabili soltanto le opere di recupero abitativo, che mantengono in essere le preesistenti strutture, alle quali apportano un consolidamento, un rinnovo o l'inserimento di nuovi elementi costitutivi, a condizione che siano complessivamente rispettate tipologia, forma e struttura dell'edificio.
(Fattispecie di ristrutturazione in assenza di permesso di costruire, con modifica della destinazione d'uso, di edificio dichiarato di rilevante interesse storico artistico, nella quale la S.C. ha censurato la qualifica di "restauro" assegnata dal giudice di merito all'intervento edilizio sulla base di una erronea lettura della nozione di "restauro" del bene culturale di cui all'art. 29, comma quarto, D.Lgs. n. 42 del 2004, omettendo di valutare la funzione essenzialmente conservativa e ripristinatoria del bene da restaurare e tralasciando inoltre di considerare che gli interventi di restauro e di risanamento conservativo richiedono sempre il permesso di costruire quando riguardano immobili ricadenti nel centro storico, dei quali venga mutata la destinazione d'uso anche all'interno della medesima categoria funzionale).