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Cassazione, sentenza 8 marzo 2017, n. 5780, sez. III civile

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - Erronea indicazione, nell’atto di pignoramento e nella nota di trascrizione, dei dati identificativi l’immobile staggito – Nuovo pignoramento "in rettifica" – Opponibilità dello stesso al terzo acquirente, in forza di titolo trascritto anteriormente alla sua trascrizione – Esclusione – Fondamento.
In tema di esecuzione immobiliare, ove all’erronea indicazione, nell’atto di pignoramento e nella nota di trascrizione, dei dati identificativi dell’immobile staggito consegua un nuovo pignoramento, compiuto asseritamente “in rettifica” del precedente, il vincolo in tal guisa apposto al bene non è opponibile al terzo acquirente in forza di titolo trascritto anteriormente alla trascrizione del secondo pignoramento, il solo idoneo a produrre gli effetti anche sostanziali del pignoramento, con conseguente salvezza dei diritti "medio tempore" validamente acquisiti dai terzi.