SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI,
DISTINZIONI) - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) -
NORME APPLICABILI - RAPPORTI CON I TERZI - MANCATA REGISTRAZIONE -
RESPONSABILITA' DEI SOCI - ESCUSSIONE PREVENTIVA DEL PATRIMONIO SOCIALE -
Responsabilità sussidiaria del socio illimitatamente responsabile - Modalità
operative - Legittimazione passiva del socio - Specifica domanda rivolta nei
suoi confronti in quanto socio e non in proprio - Necessità.
Il "beneficium
excussionis" concesso ai soci illimitatamente responsabili di una società
di persone, in base al quale il creditore sociale non può pretendere il
pagamento da uno di essi se non dopo l'escussione del patrimonio sociale, opera
esclusivamente in sede esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può
procedere coattivamente a carico del socio se non dopo aver agito
infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce al predetto creditore
di agire direttamente nei suoi confronti in sede di cognizione ordinaria.
Infatti, la responsabilità del socio si configura come personale e diretta,
anche se con carattere di sussidiarietà in relazione al preventivo obbligo di
escussione del patrimonio sociale, sicché egli non può essere considerato terzo
rispetto all'obbligazione sociale, ma debitore al pari della società per il
solo fatto di essere socio. Tuttavia, ove il socio illimitatamente responsabile
venga convenuto in giudizio per il pagamento dei debiti della società non nella
sua qualità, ma in proprio, egli è carente di legittimazione, non potendo in
tal caso far valere in sede esecutiva il beneficio della previa escussione del
patrimonio sociale.