Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:

Cassazione, sentenza 27 gennaio 2017, n. 2120, sez. II civile

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - Legittimazione degli eredi o aventi causa del legittimario - Sussistenza - Fondamento.
Ai sensi dell'art. 557, comma 1, c.c., l'azione di riduzione delle disposizioni lesive della quota di legittima, avendo natura patrimoniale, può essere proposta non solo dai legittimari ma anche dai loro eredi o aventi causa, dal momento che il carattere personale dell'azione non incide sulla trasmissibilità del diritto, ma esclusivamente sull'accertamento della lesione, che va limitata alla quota di colui che agisce.