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* Cassazione, sentenza 26 aprile 2017, n. 10233, sez. unite civili

REVOCATORIA ORDINARIA (Azione) – FALLIMENTO - Trust costituito all'estero – Revocabilità.
La revocatoria ordinaria proposta dal curatore si connota di caratteristiche tali da giustificarne la qualifica di azione direttamente derivante da una procedura d'insolvenza e ad essa strettamente connessa.
(Nella fattispecie si è affrontata la questione della giurisdizione del giudice italiano nel caso in cui la curatela eserciti un’azione revocatoria, ex art. 66 l. fall., verso gli atti di conferimento in trust, stipulati da parte di soci di nazionalità italiana di una società di fatto - poi fallita - con un istituto di credito avente sede all’estero, nella specie a Malta).