REVOCATORIA ORDINARIA
(Azione) – FALLIMENTO - Trust costituito all'estero – Revocabilità.
La revocatoria ordinaria
proposta dal curatore si connota di caratteristiche tali da giustificarne la
qualifica di azione direttamente derivante da una procedura d'insolvenza e ad
essa strettamente connessa.
(Nella fattispecie si è
affrontata la questione della giurisdizione del giudice italiano nel caso in cui
la curatela eserciti un’azione revocatoria, ex art. 66 l. fall., verso gli atti
di conferimento in trust, stipulati da parte di soci di nazionalità italiana di
una società di fatto - poi fallita - con un istituto di credito avente sede
all’estero, nella specie a Malta).