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Categoria: NOTAIO

* Cassazione, sentenza 13 aprile 2016, n. 7335, sez. II civile

Notaio – Divieto di ricevere l’atto – Procura.
Il divieto di ricevere un atto presidia superiori e generali interessi e non già quelli propri ed esclusivi delle parti del contratto ed assume una valenza precettiva meramente formale, laddove configura come illegittime situazioni tipiche di mera condotta, a prescindere dai danni da queste prodotti o dai vantaggi ottenuti dal notaio o dai suoi prossimi congiunti indicati dalla norma. Infatti, la norma è posta a garanzia della terzietà del notaio rispetto all'atto che roga, ed è l'equivalente, per il notaio, dell'obbligo di astensione dall'attività imposto al giudice dall'art. 51 c.p.c., n. 1, ove abbia interesse nella causa.
La valutazione di esistenza dell'interesse de quo va effettuata, dunque, ex ante e non ex post e cioè in termini di mera potenzialità che l'atto possa essere rogato al fine di soddisfare un interesse dei soggetti indicati dalla norma. Detto interesse si realizza per il tramite dell'atto, come conseguenza dello stesso, e non coincide con quello regolato dall'atto medesimo, essendo formalmente esterno e ricollegato a questo secondo la regolarità causale.