Notaio – Divieto di ricevere l’atto –
Procura.
Il divieto di ricevere un
atto presidia superiori e generali interessi e non già quelli propri ed
esclusivi delle parti del contratto ed assume una valenza precettiva meramente
formale, laddove configura come illegittime situazioni tipiche di mera
condotta, a prescindere dai danni da queste prodotti o dai vantaggi ottenuti
dal notaio o dai suoi prossimi congiunti indicati dalla norma. Infatti, la
norma è posta a garanzia della terzietà del notaio rispetto all'atto che roga,
ed è l'equivalente, per il notaio, dell'obbligo di astensione dall'attività
imposto al giudice dall'art. 51 c.p.c., n. 1, ove abbia interesse nella causa.
La valutazione di
esistenza dell'interesse de quo va effettuata, dunque, ex ante e non ex post e
cioè in termini di mera potenzialità che l'atto possa essere rogato al fine di
soddisfare un interesse dei soggetti indicati dalla norma. Detto interesse si
realizza per il tramite dell'atto, come conseguenza dello stesso, e non
coincide con quello regolato dall'atto medesimo, essendo formalmente esterno e
ricollegato a questo secondo la regolarità causale.