RESPONSABILITÀ
PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA
ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - LITISCONSORZIO - Vendita immobiliare - Azione
revocatoria ordinaria - Pretermissione del debitore alienante in sede d'appello
- Necessità di integrazione del contraddittorio - Mancanza di interesse
concreto ed attuale - Esclusione.
Il creditore vittorioso in primo grado nel giudizio per
revocatoria ordinaria di una compravendita immobiliare non ha un interesse
concreto ed attuale a dolersi del vizio di integrità del contraddittorio per la
pretermissione del solo debitore-alienante in sede di appello, in quanto
l'immediata utilità dell'azione ex art. 2901 c.c. è comunque assicurata dalla
presenza del terzo acquirente, nei cui confronti, in caso di conferma della
sentenza favorevole, resterebbe intatta la statuizione di inefficacia
dell'acquisto immobiliare, sicché, non ricorrendo un effettivo
"vulnus" al diritto di difesa, risulta solo astratta la doglianza sì
da rappresentare l'integrazione del contraddittorio una diseconomia
processuale, in contrasto con il principio della ragionevole durata del
processo.