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Cassazione, sentenza 20 gennaio 2016, n. 895, sez. III civile

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - LITISCONSORZIO - Vendita immobiliare - Azione revocatoria ordinaria - Pretermissione del debitore alienante in sede d'appello - Necessità di integrazione del contraddittorio - Mancanza di interesse concreto ed attuale - Esclusione.
Il creditore vittorioso in primo grado nel giudizio per revocatoria ordinaria di una compravendita immobiliare non ha un interesse concreto ed attuale a dolersi del vizio di integrità del contraddittorio per la pretermissione del solo debitore-alienante in sede di appello, in quanto l'immediata utilità dell'azione ex art. 2901 c.c. è comunque assicurata dalla presenza del terzo acquirente, nei cui confronti, in caso di conferma della sentenza favorevole, resterebbe intatta la statuizione di inefficacia dell'acquisto immobiliare, sicché, non ricorrendo un effettivo "vulnus" al diritto di difesa, risulta solo astratta la doglianza sì da rappresentare l'integrazione del contraddittorio una diseconomia processuale, in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo.