CONTRATTI – VENDITA - Debitore – Immobile –
Pignoramento - Pendenza dell’opposizione – Interesse ad agire del creditore –
Sussiste.
E’ legittima l’azione
revocatoria proposta dal creditore contro la vendita del bene immobile del
debitore dopo il trasferimento di proprietà e prima della relativa trascrizione
dovendo riconoscergli l’interesse ad agire, vale a dire a ottenere un’utilità
che non può essere conseguita se non con la proposizione di una domanda
giudiziaria. Si osserva, infatti, che, in caso di accoglimento
dell’opposizione, il creditore vedrebbe caducarsi gli effetti del pignoramento
promosso nei confronti del debitore senza certezza di poter procedere utilmente
a nuovo pignoramento sul medesimo bene ma nei confronti del nuovo proprietario
in difetto della dichiarazione di inefficacia del trasferimento ai sensi
dell’articolo 2901 c.c. o, quanto meno, della già avvenuta proposizione della
domanda di revocazione.