RESPONSABILITÀ CIVILE - REVOCATORIA ORDINARIA -
Azione - Atto di disposizione anteriore al credito - Participatio fraudis -
Condizioni.
In tema di revocatoria
ordinaria, quando l'atto di disposizione sia anteriore al sorgere del credito
la condizione per l'esercizio dell'azione è, oltre al "consilium
fraudis" del debitore, la "participatio fraudis" del terzo
acquirente, cioè la conoscenza da parte di quest'ultimo della dolosa preordinazione
dell'alienazione ad opera del disponente rispetto al credito futuro.