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* Cassazione, sentenza 15 novembre 2016, n. 23205, sez. II civile

RESPONSABILITÀ CIVILE - REVOCATORIA ORDINARIA - Azione - Atto di disposizione anteriore al credito - Participatio fraudis - Condizioni.
In tema di revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia anteriore al sorgere del credito la condizione per l'esercizio dell'azione è, oltre al "consilium fraudis" del debitore, la "participatio fraudis" del terzo acquirente, cioè la conoscenza da parte di quest'ultimo della dolosa preordinazione dell'alienazione ad opera del disponente rispetto al credito futuro.