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* Cassazione, sentenza 19 ottobre 2016, n. 21102, sez. III civile

PROCEDURE CONCORSUALI - Revocatoria ordinaria - Bene gravato da ipoteca - Sussiste.
In tema di azione revocatoria ordinaria, l’esistenza di un'ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne, se fatta valere, l’intero valore, non esclude la connotazione di quell'atto come “eventus damni” (presupposto per l’esercizio dell’azione pauliana), atteso che la valutazione tanto dell'idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa alla ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell'atto, ma con giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno, o di un ridimensionamento, della garanzia ipotecaria: deve, pertanto, ritenersi che il solo fatto dell'esistenza dell'ipoteca non fosse idoneo ad escludere il requisito dell'eventus damni e deve rilevarsi – per latro verso - che i ricorrenti non hanno allegato di avere dedotto e dimostrato (nei gradi di merito) la sussistenza di elementi che potessero far ritenere che la banca non avrebbe avuto alcuna futura possibilità di soddisfarsi (anche parzialmente) sull'immobile.