RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE -
CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE
PAULIANA) - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI,
CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") - Revocatoria ordinaria -
Presupposti - "Eventus damni" - Pericolo di danno - Inclusione - Bene
immobile già gravato da ipoteca - Successiva alienazione - Azione revocatoria
proposta da creditore chirografario - Fondatezza - Limiti - Fattispecie.
Nell'azione revocatoria ordinaria il presupposto
costituito dal pregiudizio alle ragioni del creditore include anche il pericolo
di danno, la cui valutazione è rimessa alla discrezionalità del giudice,
sicché, qualora l'azione sia proposta da un creditore chirografario rispetto
alla compravendita di un bene ipotecato, l'"eventus damni" va
valutato con riguardo al potenziale conflitto tra l'attore, creditore
chirografario, ed il creditore ipotecario, in relazione alla concreta
possibilità di soddisfazione del primo rispetto all'entità della garanzia reale
del secondo.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di
merito che aveva rigettato la domanda, perché l'attore, chirografario
tardivamente intervenuto in una procedura esecutiva relativa all'immobile
successivamente alienato, non avrebbe ricevuto alcunché in sede di ipotetico
riparto per l'inidoneità dell'unica offerta presentata a soddisfare persino i
crediti privilegiati).