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Tribunale di Livorno, sentenza 22 gennaio 2021, n. 102, sez. civile

RESPONSABILITÀ CIVILE - RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - Azione revocatoria ordinaria - Vendita contestuale di una pluralità di beni o dell'unico bene immobile da parte del debitore - Pregiudizio patrimoniale - Consapevolezza    del  debitore   e  del    terzo - Sussistenza "in  re  ipsa".

Nel caso di vendita contestuale in favore di un terzo di una pluralità di beni del debitore, ovvero di vendita dell'unico bene immobile di proprietà del debitore, l'esistenza e la consapevolezza del debitore e del terzo acquirente del pregiudizio patrimoniale che tali atti recano alle ragioni del creditore, ai fini dell'esercizio da parte di questi dell'azione pauliana, possono ritenersi "in re ipsa": in questo caso, incombe sul debitore, e non sul creditore, l'onere probatorio di dimostrare che il proprio patrimonio residuo sia sufficiente a soddisfare ampiamente le ragioni del creditore.