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Cassazione, sentenza 7 novembre 2018, n. 28428, sez. I civile

RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - EFFETTI - RISPETTO AL TERZO ACQUIRENTE - DIRITTI DEL TERZO NEI CONFRONTI DEL DEBITORE E DEGLI ALTRI TERZI - Azione revocatoria ordinaria - Posizione del terzo acquirente - Proposizione di domanda di manleva ovvero di garanzia nei confronti dell’alienante al momento dell’introduzione della revocatoria ordinaria - Ammissibilità - Contenuto. 

In tema di azione revocatoria ordinaria, il terzo acquirente, in quanto soggetto passivo dell'esecuzione che il creditore può promuovere a seguito della dichiarazione d'inefficacia dell'atto dispositivo, può proporre azione di manleva ovvero di garanzia nei confronti dell'alienante e la domanda, al momento della revocatoria ordinaria, deve essere formulata nel senso di essere tenuto indenne dalle relative, non ancora note, conseguenze pregiudizievoli, non potendosi, per ciò solo, ritenere generica.